1. Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 3, di agevolare le scelte professionali future degli studenti e delle studentesse mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca, le scuole superiori di tutte le aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento.
2. I percorsi studio-lavoro possono prevedere sia l'intervento di esperti in classe, sia l'inserimento del singolo allievo o allieva nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettuano nel corso dell'anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento, quali aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio e simili. Sono esclusi dalle convenzioni i centri e gli enti di formazione professionale e le agenzie regionali per l'impiego.
3. Gli interventi di esperti sono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con l'indirizzo di riferimento; si svolgono in